17/01/2023
Intercettare nell'era digitale

A poche ore dall'arresto di Matteo Messina Denaro, ci interroghiamo sui cambiamenti operativi, di comunicazione, che la criminalità organizzata ha avuto negli ultimi trent'anni: passando da mezzi non facilmente identificabili come i cd. "pizzini" a quelli notoriamente più evoluti.

Gli attacchi alla società democratica e civile da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, e ora anche da parte delle organizzazioni terroristiche, rendono evidente la necessità di compiere ogni sforzo per prevenire e contrastare qualsiasi attacco di questo tipo.

L'evoluzione delle tecnologie informatiche ha fornito un valido aiuto a chi è impegnato nella lotta al crimine organizzato. I progressi della tecnologia informatica, tuttavia, hanno dato origine a una nuova razza di criminali che cercano di eludere la cattura utilizzando dispositivi impenetrabili o scambiando messaggi attraverso sistemi criptati.

Con l'evoluzione della società, anche il crimine si è evoluto. Lo scambio di informazioni ordinariamente conosciuto come invio di "pizzini", cede il passo a un mezzo più veloce ed efficiente: i computer. I dispositivi informatici vengono utilizzati per immagazzinare informazioni su usi e costumi di una nuova generazione di fenomeni criminali: i cybercrimes. I crimini informatici, che i criminali commettono utilizzando Internet, stanno diventando sempre più comuni. Ad esempio: truffe informatiche (come l'online banking), avvertimenti intimidatori inviati via messenger, minacce di estorsione, furto d'identità con la creazione di account personali fittizi, attacchi alla sicurezza della comunità, ecc. Il world wide web è grande e sconosciuto e il richiamo di facili guadagni lo rende ancora più affascinante.

L'intercettazione di comunicazioni tra criminali è uno strumento investigativo particolarmente insidioso. Le intercettazioni, come vengono chiamate in gergo tecnico, hanno lo scopo di introdurre nel processo mezzi di prova che sono stati acquisiti captando conversazioni tra interlocutori ignari. Dal punto di vista giuridico, quanto indicato dagli articoli 266-271 del Codice di Procedura Penale, non coincide con una definizione di intercettazione. Il legislatore del 1988 ha scelto un'altra strada, adottando una formula in bianco, più ampia e aperta, prevedendo all'articolo 266 c.p.p., alcuni limiti di ammissibilità delle "intercettazioni di conversazioni di persone o di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione". È chiaro che questa disposizione sceglie appositamente di non individuare altre forme specifiche di telecomunicazione; lasciando piuttosto spazio ad un possibile adattamento automatico in grado di adeguarsi all'inarrestabile progresso della scienza elettronica.

Per ulteriori approfondimenti, vedasi:

Il trojan: le intercettazioni nell’era digitale a contrasto della criminalità organizzata di Giuseppe La Corte, consultabile qui.

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